Modello EAS - Associazioni Sportive
A tutte le associazioni sportive: In quersto articolo trovate l'informativa per la presentazione del modello EAS presso l'Agenzia
delle Entrate fa farsi entro il 15 Dicembre 2009.
Inoltre qui sotto il link alla guida essenziale per l'iscrizione al
CONI
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- Enti associativi e società sportive dilettantistiche
- Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati fiscalmente rilevanti
- Proroga del termine
- Ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
INDICE
1 Premessa
L’art. 30 del DL 29.11.2008 n. 185, convertito nella L. 28.1.2009 n. 2, ha stabilito che gli enti non commerciali di tipo associativo (salvo alcune esclusioni) e le società sportive dilettantistiche, al fine di beneficiare della non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi ai fini IRES (ai sensi dell’art. 148 del TUIR) e IVA (ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/72), devono:
- possedere i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria (es. indicazione di specifiche clausole nello statuto);
- trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, al fine di consentire gli opportuni controlli, mediante un apposito modello.
La disciplina in esame persegue gli obiettivi di:
- acquisire una più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti assimilati sotto il profilo fiscale, al fine di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore fiscale;
- isolare e contrastare l’uso distorto dello strumento associazionistico, suscettibile di eludere il pagamento delle imposte dovute e di intralciare anche la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali;
- concentrare l’azione di controllo fiscale sulle pseudo-associazioni, con esclusione di quelle correttamente organizzate che operano nell’interesse degli associati.
In attuazione di tale disciplina, con il provv. Agenzia delle Entrate 2.9.2009:
- è stato approvato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali (modello “EAS”), con le relative istruzioni per la compilazione;
- sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione di tale modello.
Con il provv. Agenzia delle Entrate 14.9.2009 sono invece state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel suddetto modello “EAS”.
Successivamente, l’Agenzia delle Entrate:
- con il provv. 29.10.2009, ha prorogato i termini di presentazione del modello “EAS” e approvato le nuove specifiche tecniche per la trasmissione telematica dello stesso;
- con la circ. 29.10.2009 n. 45, ha fornito ulteriori precisazioni sulla natura, sul contenuto, sui soggetti tenuti alla presentazione e sulle modalità di compilazione del modello “EAS”, che integrano i chiarimenti già forniti con la precedente circ. 9.4.2009 n. 12.
Alla luce delle suddette novità, con la presente Informativa si riepiloga la disciplina in esame, tenendo conto dei chiarimenti sinora forniti.
La presente Informativa, pertanto, aggiorna e sostituisce la precedente Informativa per la clientela del 30.9.2009 n. 23.
2 Soggetti obbligati alla comunicazione
Le disposizioni relative alla comunicazione dei dati mediante il modello “EAS” si applicano:
- agli enti non commerciali di tipo associativo che si avvalgono delle disposizioni agevolative recate dagli artt. 148 del TUIR e 4 del DPR 633/72, salvo specifiche esclusioni;
- alle società sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 della L. 27.12.2002 n. 289 (Finanziaria 2003).
La disciplina in esame si applica:
- ai soggetti sia già esistenti che di nuova costituzione;
- esclusivamente agli enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica;
- anche in relazione alle articolazioni territoriali o funzionali di un ente nazionale, qualora queste si configurino come autonomi soggetti d’imposta ai sensi dell’art. 73 del TUIR.
Pertanto, l’onere della comunicazione grava anche sugli enti associativi che si limitano a riscuotere quote associative oppure contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte della propria attività istituzionale (dotati quindi di solo codice fiscale e non anche di partita IVA).
Società sportive dilettantistiche
L’obbligo di comunicazione dei dati riguarda in ogni caso le società sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 della citata L. 289/2002, cioè gli enti sportivi dilettantistici costituiti nella forma di società di capitali o di società cooperative, senza fini di lucro.
Tali soggetti, infatti, possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle di cui all’art. 148 co. 3 del TUIR.
Si ricorda che le società sportive dilettantistiche, ai fini fiscali, sono comunque considerate soggetti che svolgono attività commerciale e conseguentemente sono titolari di soli redditi d’impresa.
3 Soggetti comunque esclusi dall’obbligo di comunicazione
Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 29.10.2009 n. 45 (1.4), non sono tenuti all’invio della comunicazione dei dati mediante il modello “EAS”, per mancanza dei presupposti, i soggetti indicati nei seguenti paragrafi.
3.1 Enti associativi commerciali
Sono esclusi dall’obbligo di invio del modello “EAS” gli enti associativi che, non avendo i requisiti per assumere la qualifica di enti non commerciali, non accedono ai benefici recati dai citati artt. 148 del TUIR e 4 del DPR 633/72.
3.2 Enti non commerciali non associativi
Sono esclusi dall’obbligo di invio del modello “EAS” gli enti non commerciali che non hanno natura associativa (es. fondazioni).
3.3 Onlus
Sono state escluse dall’obbligo di invio del modello “EAS” anche le associazioni con la qualifica di ONLUS, in quanto:
- destinatarie di un regime tributario di favore in materia di imposte sui redditi, IVA e altre imposte indirette;
- l’Agenzia delle Entrate effettua già, al momento della richiesta di iscrizione nell’Anagrafe delle ONLUS, un controllo preventivo della regolarità di tale comunicazione e della sussistenza, sulla base dei documenti presentati, dei requisiti previsti dall’art. 10 del DLgs. 460/97.
3.3.1 ONLUS “di diritto”
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esonero dall’invio del modello “EAS” riguarda anche le ONLUS c.d. “di diritto”, che non sono iscritte nella suddetta Anagrafe.
Si tratta quindi delle:
- organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della L. 26.2.87 n. 49;
- associazioni di volontariato che rispettano determinati requisiti (si veda il successivo § 4.3).
Sono in ogni caso escluse dalla disciplina in esame le cooperative sociali di cui alla L. 8.11.91 n. 381, in quanto fiscalmente considerate soggetti che svolgono attività commerciale, ancorché con la qualifica di ONLUS “di diritto”.
3.3.2 ONLUS “parziali”
L’esonero dall’invio del modello “EAS” riguarda anche le ONLUS c.d. “parziali”:
- ove le stesse abbiano natura di enti associativi;
- limitatamente alle attività di cui all’art. 10 co. 1 lett. a) del DLgs. 460/97, cioè le attività di: assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; promozione della cultura e dell’arte; tutela dei diritti civili (in relazione alle altre attività, si veda il successivo § 6).
3.4 Enti
associativi destinatari di una specifica disciplina fiscale
Sono esclusi dall’obbligo di invio del modello “EAS” gli enti associativi che non si avvalgono dei suddetti artt. 148 del TUIR e 4 del DPR 633/72, in quanto destinatari di una specifica disciplina fiscale (es. fondi pensione).
3.5 Enti pubblici
Sono esclusi dall’obbligo di invio del modello “EAS” gli enti di diritto pubblico.
4 Soggetti esclusi dall’obbligo di comunicazione a determinate condizioni
Sono invece escluse dall’ambito applicativo del nuovo obbligo di comunicazione dei dati, al ricorrere di determinate condizioni di seguito esaminate:
- le associazioni sportive dilettantistiche;
- le associazioni pro-loco;
- le organizzazioni di volontariato.
4.1 Associazioni sportive dilettantistiche
Le associazioni sportive dilettantistiche sono escluse dall’obbligo di invio del modello “EAS” a condizione che soddisfino i seguenti requisiti:
- siano riconosciute dal CONI e iscritte nel relativo registro;
- non svolgano attività commerciale.
Sono quindi tenute alla comunicazione dei dati le associazioni sportive dilettantistiche che:
- oltre all’attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI, effettuano cessioni di beni (es. somministrazione di alimenti e bevande, vendita di materiali sportivi e gadget pubblicitari) e prestazioni di servizi (es. prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni) rilevanti ai fini dell’IRES e dell’IVA;
- oppure effettuano operazioni strutturalmente commerciali, anche se non imponibili ai fini IRES e IVA, ai sensi dell’art. 148 co. 3 del TUIR e dell’art. 4 co. 4 del DPR 633/72.
Sono quindi tenute alla trasmissione del modello “EAS” tutte le associazioni sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell’ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscano corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa.
In caso di svolgimento delle suddette attività commerciali, l’obbligo di comunicazione in esame si applica anche alle associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime fiscale di cui alla L. 16.12.91 n. 398.
4.2 Associazioni pro loco
Sono escluse dall’obbligo di invio del modello “EAS” le associazioni pro loco che hanno optato per l’applicazione del regime fiscale di cui alla L. 16.12.91 n. 398.
Pertanto, rientrano tra i soggetti obbligati ad effettuare la comunicazione in esame le associazioni pro loco che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali:
- superiori a 250.000,00 euro;
- inferiori o pari a 250.000,00 euro, ma che non abbiano optato per il regime fiscale di cui alla suddetta L. 398/91.
4.3 Organizzazioni di volontariato
Le organizzazioni di volontariato sono escluse dall’obbligo di invio del modello “EAS” a condizione che soddisfino i seguenti requisiti:
- siano iscritte nei registri istituiti dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, di cui all’art. 6 della L. 11.8.91 n. 266;
- abbiano la qualifica di ONLUS.
Si ricorda, infatti, che per effetto dell’art. 30 co. 5 del DL 185/2008 convertito nella L. 2/2009, le organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/91 non sono più considerate sempre ONLUS “di diritto”, ma solo a condizione che lo svolgimento di attività commerciali sia limitato a quelle consi-derate “marginali” dal DM 25.5.95, vale a dire:
- attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato;
- attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
- cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
- attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell’ambito applicativo dell’art. 148 co. 3 del TUIR, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.
Le suddette attività devono essere svolte:
- in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell’organizzazione di volontariato iscritta nei suddetti registri;
- senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l’uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell’impresa.
Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività “marginali” quelli derivanti da convenzioni.
Pertanto, rientrano tra i soggetti obbligati ad effettuare la comunicazione in esame le organizzazioni di volontariato che svolgono attività commerciali diverse da quelle “marginali”.
5 Contenuto della comunicazione
Il modello “EAS” è composto:
- dal frontespizio, riguardante l’informativa sul trattamento dei dati personali;
- da riquadri riguardanti i dati identificativi dell’ente e del relativo rappresentante legale;
- da riquadri contenenti le dichiarazioni del rappresentante legale in relazione ai dati rilevanti ai fini fiscali.
In particolare, la comunicazione in esame è destinata ad acquisire informazioni:
- sugli elementi di identificazione e qualificazione soggettiva dell’ente associativo;
- sui contenuti statutari;
- sui profili organizzativi;
- sul settore prevalente di operatività;
- sulle specifiche attività poste in essere;
- sui profili di carattere contabile e fiscale.
6 Compilazione semplificata della comunicazione da parte di determinati soggetti
In generale, i soggetti obbligati devono compilare il modello “EAS” in ogni sua parte.
Tuttavia, al fine di evitare duplicazioni di dati e di semplificare gli adempimenti dei soggetti obbligati, la circ. Agenzia delle Entrate 29.10.2009 n. 45 (§ 1.3 e 1.4) ha previsto la possibilità di compilazione semplificata del modello da parte degli enti i cui dati rilevanti ai fini fiscali sono già in possesso di un’Amministrazione pubblica o disponibili presso pubblici registri.
6.1 Soggetti interessati
La possibilità di compilazione semplificata riguarda:
- le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, che non abbiano i requisiti per l’esonero;
- le società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI;
- le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri di cui alla L. 7.12.2000 n. 383;
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla L. 11.8.91 n. 266, diverse da quelle esonerate;
- gli enti associativi con la qualifica di ONLUS “parziali”, in relazione alle attività diverse da quelle indicate nell’art. 10 co. 1 lett. a) del DLgs. 460/97;
- le associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e che siano quindi iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle Prefetture, dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del DPR 10.2.2000 n. 361;
- le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali, ai sensi della L. 2.1.97 n. 2, o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
- le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso ammini-strazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, nonché le loro articolazioni territoriali e/o funzionali e gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni;
- gli istituti di patronato che svolgono le attività istituzionali proprie delle associazioni sindacali promotrici, in luogo di queste ultime;
- le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica, individuate dal DPCM 25.2.2009.
6.2 Parti
del modello da compilare
La compilazione del modello “EAS” in forma semplificata avviene:
- compilando i riquadri riguardanti i dati identificativi dell’ente e del relativo rappresentante legale;
- fornendo i seguenti dati e notizie:
- la presenza o meno di articolazioni territoriali e/o funzionali (rigo 4);
- l’indicazione se l’ente è un’articolazione territoriale e/o funzionale di un altro ente e, in caso affermativo, riportando il relativo codice fiscale (rigo 5);
- se l’ente è affiliato a federazioni o gruppi (rigo 6);
- il settore prevalente di operatività (rigo 25);
- le specifiche attività poste in essere (rigo 26).
6.2.1Associazioni riconosciute
Le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica devono altresì barrare la casella “sì” del rigo 3).
6.2.2 Ulteriori dati da indicare da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche
Le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono compilare anche il rigo 20), riguardante gli eventuali proventi derivanti da attività di sponsorizzazione o di pubblicità.
6.3 Acquisizione degli altri dati da parte dell’agenzia delle entrate
Gli ulteriori dati previsti dal modello “EAS”, di cui non è più richiesta l’indicazione, saranno acquisiti dall’Agenzia delle Entrate:
- dai registri nei quali le suddette associazioni sono iscritte;
- relativamente ai dati non desumibili dai predetti registri, inoltrando specifiche richieste alle singole associazioni, oppure alle strutture centrali di appartenenza cui le associazioni interessate abbiano conferito apposito mandato.
7 Modalità
di presentazione della comunicazione
Il modello di comunicazione dei dati deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate:
- esclusivamente in via telematica;
- direttamente dai soggetti interessati, ovvero tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commer-cialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc.);
- utilizzando il prodotto informatico “MODELLOEAS”, disponibile gratuitamente sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it);
- rispettando le nuove specifiche tecniche approvate con il provv. Agenzia delle Entrate 29.10.2009.
8 Termini
di presentazione della comunicazione
Secondo quanto disposto dal provv. Agenzia delle Entrate 29.10.2009, il modello di comunicazione dei dati deve essere presentato:
- dagli enti già costituiti al 16.10.2009, entro il 15.12.2009;
- dagli enti costituitisi dal 17.10.2009, entro 60 giorni dalla data di costituzione.
9 Comunicazione
dell’Agenzia delle Entrate in relazione ai dati trasmessi
La comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi avviene:
- per via telematica;
- al soggetto che ha effettuato la trasmissione del modello “EAS”.
10 Comunicazione
all’Agenzia delle Entrate delle successive variazioni
In caso di variazione dei dati precedentemente comunicati (salvo alcune eccezioni), il modello “EAS” deve essere nuovamente presentato, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
11 Comunicazione all’Agenzia delle Entrate della perdita dei requisiti
In caso di perdita dei requisiti necessari per usufruire dei benefici fiscali, il modello “EAS” deve essere ripresentato entro 60 giorni dalla data in cui si verifica tale circostanza, compilando l’apposita sezione “Perdita dei requisiti”.
12 Sanzioni
Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate, tramite il modello “EAS”, non sono espressamente previste specifiche sanzioni.
Tuttavia:
- l’omessa o incompleta comunicazione comporta l’inapplicabilità dei benefici fiscali di cui ai citati artt. 148 del TUIR e 4 del DPR 633/72 (circ. Agenzia delle Entrate 9.4.2009 n. 12, § 1.2 e 29.10.2009 n. 45, § 1.1);
- l’infedele comunicazione espone il rappresentante legale dell’ente a sanzioni civili e penali per dichiarazioni mendaci.
Al riguardo, l’Agenzia
delle Entrate si è però impegnata a non applicare sanzioni in caso
di errori di compilazione esclusivamente formali.
In ogni caso, restano fermi gli ordinari poteri di controllo dell’Agenzia delle Entrate e le relative conseguenze ai fini fiscali.