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DPCM 26.04.2020: Comunicato Importante FIVL

dpcm 26 aprile 2020Ecco una interpretazione del Decreto del 26.4.20, redatta

dagli avvocati Isabella Oderda e Luca Basso, nella quale si commentano le regole che dovremo probabilmente rispettare per poter volare. (scarica DPCM 26.04.2020 .pdf)
Naturalmente ci aspettiamo che nei prossimi giorni le Regioni e lo stesso Governo escano con modifiche, deroghe, interpretazioni e dichiarazioni varie, di cui dovremo tener debito conto.
Nei giorni immediatamente precedenti all'entrata in vigore del Decreto, a "bocce ferme", FIVL pubblicherà un aggiornamento, nella speranza che possa essere il più definitivo possibile.
Invitiamo tutti ad avere pazienza, è un momento di transizione... e occorre inoltre tenere presente che l'interpretazione di una qualunque Autorità (Carabinieri, Polizia, ecc...) può differire da queste indicazioni.

A presto
Consiglio FIVL

 

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A seguito della pubblicazione del nuovo DPCM del 26.04.2020, essendoci giunte numerosissime richieste di chiarimento, provvediamo a fornire una prima risposta.
Ricordiamo che il decreto entrerà in vigore dal 4 maggio prossimo.
Non tutte le norme sono chiare e di facile interpretazione, dovendo il decreto essere letto e decodificato nella sua interezza, combinando le diverse previsioni normative. Pertanto ci riserviamo, alla luce di eventuali diverse interpretazioni, di modificare ed integrare quanto segue.

Prima di commentare il decreto, enunciamo le norme che riguardano lo svolgimento della disciplina sportiva di nostro interesse:

NORME ESSENZIALI

• Art. 1 Comma primo, punto 1): rimangono vietati gli spostamenti non giustificati da esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. È stata aggiunta la possibilità (con limiti) per andare a trovare congiunti, vale a dire parenti stretti.
• Art. 1 Comma primo, punto d): è vietata ogni forma di assembramento di persone, anche in luoghi privati
• Art 1, Comma primo, punto f): non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è invece consentito svolgere attività sportiva o attività motoria individualmente, a patto che si rispetti la distanza di almeno due metri.
• Art. 1, comma primo, punto g): sono sospese competizioni ed eventi sportivi. Sono permessi allenamenti solo per sportivi professionisti e solo per attività sportive e discipline CONI all’interno di impianti sportivi, con modalità che verranno definite.
• Art. 1, comma primo, punto u): sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori ... centri ricreativi,
• Art. 1, coma primo, punto bb): sono sospese le attività di somministrazione alimenti e bevande …
• Art. 3 comma 2: obblighi sull’intero territorio nazionale di utilizzare protezioni alle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico … in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
• Art. 3 comma 4: L’utilizzo della mascherina si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (distanziamento e igiene delle mani), che restano invariate.
• Art. 10 comma 2: si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale
• ALLEGATO 4 – Misure igienico sanitarie

COMMENTO

È permesso svolgere attività sportiva all’aperto con il distanziamento sociale e ciò anche al di fuori del proprio territorio comunale - purché all’interno del territorio regionale - ma non è permesso svolgere attività ludiche e ricreative.
Ci dobbiamo dunque anzitutto chiedere: Parapendio e Deltaplano sono attività sportive o sono semplici attività ludiche? Essendo il volo libero attività espressamente riconosciuta come “sportiva” dal CONI, che infatti annovera ufficialmente tra gli “Sport dell’Aria” deltaplano e parapendio, esso è senz’altro “attività sportiva”. Pertanto, atteso che ovviamente l’attività viene svolta all’aperto e che non si tratta di mera attività ludica, il volo libero sembra essere permesso dal nuovo DPCM del 26 aprile in vigore dal prossimo 4 maggio.

Tale attività deve essere svolta ovviamente in forma individuale (non dunque in biposto), con distanziamento di almeno 2 metri tra sportivi o tra sportivi e cittadini che non stanno svolgendo sport. In questo caso ovviamente si parla di distanziamento nelle zone di decollo e di atterraggio e negli avvicinamenti a tali zone (il distanziamento di almeno 2 metri in aria è ovviamente scontato).

Ciò posto, si pone il problema del raggiungimento del decollo e del “recupero” in atterraggio, con ritorno alla propria abitazione di residenza o al proprio domicilio.
A tale proposito permangono infatti i divieti di circolazione: spostarsi rimane vietato in ogni caso, salvo che per necessità lavorative, di approvvigionamento alimentare e per le necessità mediche. Pertanto è pacifico che non ci si può recare in auto (o con qualsiasi altro mezzo) nei siti di volo.

Sembrerebbe dunque consentita l’attività di hike & fly “pura”. Cioè in pratica partire da casa e raggiungere il decollo a piedi (attività motoria lecita), con il necessario distanziamento sociale e indossando, dove previsto, mascherina ed altri eventuali ulteriori presidi (anche a seconda di quanto disposto localmente).
Ci si deve chiedere tuttavia se anche lo spostamento a piedi, al fine di svolgere attività sportiva di volo, possa essere considerata vietata ai sensi dell’art. 1, punto 1. Infatti, il divieto di spostamento (se non per i fini consentiti di cui si è detto), non discrimina tra mezzi, cioè auto, moto, biciletta o gambe.

In questo caso, la risposta può presentare problemi, come stiamo per vedere. L’attività sportiva vera e propria, cioè quella riconosciuta dal CONI, è il volo libero, mentre l’attività di hiking con parapendio non è sport attualmente ufficialmente riconosciuto dal CONI. Pertanto il mero dato formale, semplice ed immediato, non è spendibile.
Facciamo un esempio: certamente si può, dal 4 maggio, svolgere attività di trail running. Si tratta di sport riconosciuto dal CONI. Ma se prendo la city bike per uscire dalla città, mi sposto per 15 km per raggiungere il luogo dove iniziare la corsa, e poi finalmente corro nel sentiero solitario, tale spostamento è permesso? A logica non lo è, perché equivale ad aver raggiunto lo stesso luogo in auto. Ci si espone, pertanto, alla possibilità di essere sanzionati.
Se trasportiamo la stessa identica logica di ragionamento al parapendio (con il deltaplano appare assai arduo portarsi il delta sulle spalle sino al decollo partendo da casa), allora prendere la “bici graziella” per andare in decollo sembra vietato.

Partendo invece a piedi con lo zaino in spalla non ci dovrebbero essere problemi nel sentiero che porta in decollo. Ma nel tratto per giungere all’attacco del sentiero? In quel momento stiamo facendo sport (lecito) oppure ci stiamo semplicemente “trasferendo” (illecito)?
Questa domanda merita un approfondimento, che speriamo sia chiarito dalle consuete linee guida diffuse dagli organi ufficiali. Nel frattempo ci permettiamo di offrire il ragionamento che segue.
Non esiste una definizione giuridica univoca di sport. Tale definizione è frammentata e ricavabile da una serie di documenti legislativi e giurisprudenziali. Ci si può rifare alla definizione della Carta Europea Dello Sport (1992): è “sport” … "qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli".

Partire da casa con una sacca da parapendio nelle spalle dovrebbe pertanto rientrare nelle pratiche sportive, o comunque nelle pratiche motorie permesse, perché lo scopo è quello di svolgere un’attività il cui obiettivo è il miglioramento della condizione fisica e psichica. Insomma nell’hike & fly lo spostamento in decollo è esso stesso a volte la parte più importante e divertente dell’attività in parola: per molti il parapendio serve solo a scendere dopo una bella ascensione (così è nato il parapendio e questo è parte della sua essenza). Inoltre, se gli eventi di hike & fly sono eventi sportivi (l’XAlps è una semplice attività ludica o è sportiva? La risposta sembra scontata) perché uniscono l’alpinismo o comunque il running o l’hiking al volo (cioè combinano due attività senz’altro sportive), si tratta di attività che dovrebbe essere permessa.

Non dobbiamo dimenticare che la vera essenza del parapendio – e la ragione per la quale è nato e si è diffuso – consiste anche imprescindibilmente nel raggiungimento del decollo, che se fatto con le proprie gambe, è parte stessa dello sport del volo libero. Raggiungere il decollo con il metodo che attualmente è definito hike & fly è parte stessa dello sport ed è essa stessa attività sportiva.
Nella pratica, tuttavia, non è semplice immaginare la situazione nella quale si viene fermati in un centro cittadino con una sacca sulle spalle e si devono dare giustificazioni. Tale azione potrebbe essere interpretata come “spostamento illecito” ai sensi del DPCM. Il margine è molto sottile e, purtroppo, nella poca chiarezza del Decreto, alla fine l’interpretazione viene delegata al singolo pubblico ufficiale.

Si può immaginare che chi abita in un luogo di montagna, con il sentiero accanto a casa sua, non dovrebbe avere problemi. Per chi invece abita in città, è proibito spostarsi per “andare” a volare, con qualsiasi mezzo. Salvo che l’“andare a volare” non costituisca essa stessa un’azione sportiva o motoria in sé considerabile tale.
Per fare un altro esempio: partire da casa con la bici Graziella “per andare a volare” è uno spostamento che i possibili agenti potrebbero considerare non permesso (equivalente alla vettura). Ma partire con la bicicletta da corsa o con la mountain bike sembra consentito, perché tale attività è evidentemente essa stessa uno sport o comunque un’attività motoria.

Per quanto riguarda gli atleti professionisti, non si comprende intuitivamente la norma: il decreto, evidentemente, e non sappiamo quale altra interpretazione sia possibile, opera tale distinzione per quanto riguarda la fruizione di strutture per gli allenamenti non all’aperto, cioè all’interno di impianti sportivi (palestre, stadi, piste chiuse, campi da gioco, palazzetti dello sport ecc.). Insomma, lo sport all’aperto è permesso a tutti a mente del punto f), quello al chiuso o comunque dentro ad impianti sportivi o “campi sportivi” è invece fruibile solo da professionisti (quelli che ricevono un compenso per le loro attività agonistiche) o dagli atleti di interesse nazionale, che sono equiparati ai professionisti.

Non rileva dunque la tessera Fai, perché si fa sport di volo libero all’aperto indipendentemente dalla tessera o meno (lo sport è un’attività, non un documento): la tessera Fai eventualmente può avere un qualche significato nella differenziazione tra sportivi agonisti o non agonisti (ammesso che lo abbia, e a nostro parere non lo ha), ma tale differenziazione non è contemplata dal decreto, che distingue solo tra dilettanti e professionisti (e atleti d’interesse nazionale), che è ben altra cosa. Entrambi possono fare sport. I secondi all’interno di strutture e con determinate Linee Guida, non ancora pubblicate, mediante allenamenti. Pertanto potrebbero essere in qualche modo permessi degli “stage” di allenamento ad alto livello per gli atleti di interesse nazionale di delta e parapendio, ma bisognerà seguire le “Linee Guida” che devono ancora essere emanate ed esaminare le stesse per comprendere se sono compatibili ed applicabili.
Per ulteriore chiarimento, non è previsto dal decreto che si debba essere “tesserati” per svolgere attività sportiva, in quanto tale discriminazione non è stata prevista.

Ovviamente non è permessa, sino a data da determinarsi, alcuna forma di organizzazione di gare, campionati, eventi ecc. Sul punto nulla v’è da aggiungere, essendo oltremodo chiaro.

Non è permesso nemmeno fruire in gruppo di strutture chiuse come palestre piscine ecc. e centri ricreativi. Nemmeno è permessa la somministrazione di bevande ed alimenti. Pertanto, le “sedi dei club” si devono considerare chiuse non fruibili, così come i “baretti” presso le sedi stesse. Le aree di atterraggio, giocoforza all’aperto, possono essere utilizzate solo a fini strettamente sportivi rispettando il distanziamento e i presidi (mascherine ecc.). Una volta svolte le operazioni strettamente strumentali allo sport (ripiegare la vela), non si può sfruttare l’occasione per incontri, né tanto meno per assembramenti anche minuscoli di persone.
È indispensabile che in atterraggio ed in decollo non si formino dunque gruppi di persone. Pertanto è opportuno un notevole distanziamento e la riduzione sostanzialmente totale di qualsiasi contatto che possa apparire esternamente come una sorta di riunione o socializzazione. Il comportamento da seguire è riassumibile – sostanzialmente - in questa frase: “si può volare, ma come se non si avesse nessun amico”.

Per quanto riguarda i presidi - come ad esempio l’uso delle mascherine - le Regioni possono imporre misure più restrittive. Ognuno è tenuto ad informarsi per la sua area.

A proposito delle mascherine, è indispensabile indossarle in tutto il territorio nazionale. Dunque anche in decollo ed in atterraggio. Il DPCM, tuttavia precisa: “in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza”. Pertanto se si atterra da soli in un prato e non c’è nessuno nei dintorni, pare corretto affermare che l’indossare la mascherina non sia obbligatorio (mentre lo è averla con sé). In volo la mascherina può non essere indossata: appena decollati (sempre che in decollo non si sia soli) può essere tolta.

Sempre le Regioni possono imporre maggiori restrizioni e divieti, ma ciò, per come è scritto il decreto, non in tutta la regione, ma in aree specifiche delle regioni stesse. Non potendo conoscere dette restrizioni regione per regione, vi preghiamo di raccogliere ulteriori informazioni a questo proposito.

Infine una cosa scontata ma importante anche ai fini penali: se si ha sintomatologia respiratoria e febbre maggiore di 37.5° è assolutamente obbligatorio rimanere in casa in ogni caso e nessuna attività è possibile e/o permessa. Ovviamente nemmeno fare qualsiasi sport o attività motoria di sorta.

Isabella Oderda
Luca Basso